ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE

Il giorno 30.03.2005 in CAPOSELE (AV), Corso Europa n.33, alle ore 19.30 i signori:

Via Vialba,   codice fiscale  DRANLN58H14B674F;

  Corso Garibaldi n.53, codice fiscale RSSLSN75E27A509C;

  Corso Garibaldi n.30, codice fiscale CRLDTL77P12G039O;

convengono di costituire, ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione sportiva e culturale senza finalità di lucro denominata  “ARS  Amatori Running Sele

L'Associazione ha sede in CAPOSELE (AV) al Corso Garibaldi n.30.

L'Associazione è retta dello Statuto che si compone di n. 16 articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, perché ne formi parte integrante e sostanziale. P

Per l'istituzione del patrimonio dell'Associazione, i costituiti Soci Fondatori si obbligano a versare una quota pari ad Euro 5 ciascuno.

Il primo esercizio dell'associazione si chiude il 31.12.2005 .

Sono nominati ad unanimità,, quali membri del Consiglio Direttivo per i primi 3 anni i signori sopra costituiti;

farà parte di tale consiglio direttivo anche il signor

  codice fiscale CRSPQL74R13B674F.

che versa la quota annuale d'iscrizione, stabilita per il primo anno in Euro 1, che entra nella formazione del patrimonio iniziale dell'Associazione.

Sono scelti come

Presidente  il sig. NICOLA D'AURIA;

Vice Presidente  il sig. ALESSANDRO RUSSOMANNO;

Segretario Amministrativo  il sig. DONATELLO CIRILLO.

Gli scopi dell'Associazione sono specificati  nello statuto allegato. L

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione. 

Caposele, lì 30.03.2005                                                                        Firmato

      Nicola D'Auria_________________________________

      Alessandro Russomanno________________________

      Donatello Cirillo________________________________



Allegato A
: Statuto dell'Associazione sportiva e culturale  “ARS  Amatori Running Sele”


Art. 1 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Essa si propone di:


Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.


Art. 3 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle raccolte di fondi.

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili né possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.


Art. 4
- Categorie di soci

I Soci si distinguono in Fondatori ed Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno ideato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo  del 30.03.2005.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividano gli scopi dell'Associazione e partecipino alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.


Art. 5
- Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo. E' riservata a ciascuno dei Soci Fondatori la possibilità di porre il veto all'accettazione della richiesta.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale di iscrizione annuale.


Art. 6 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote annuali godono del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.. Non è  ammissibile il voto per delega.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.


Art. 7 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

-  dimissione volontaria;

-  morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

-  radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione danneggiando l'interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'Associato radiato non può essere più ammesso.


Art. 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

-  l'Assemblea generale dei Soci;

-  il Presidente;

-  il Consiglio Direttivo.


Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.


Art. 10 - Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni

Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi espressi in assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera anche sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.


Art. 11 Convocazione - Procedure Assembleari

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta elettronica o, in mancanza, consegna a mano dell'avviso o tramite posta ordinaria. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei Soci.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

La votazione palese o segreta, sarà decisa di volta in volta secondo l'importanza dell'ordine del giorno, ed ogni partecipante avrà diritto ad un voto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere diffuso tra Associati con le stesse formalità previste per la convocazione dell'Assemblea.


Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e, per delega dello stesso, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.


Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 consiglieri tra i quali il Consiglio stesso elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri, senza formalità..

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide se presenti metà più uno dei consiglieri e con qualsiasi numero di presenti mezz'ora dopo la sua convocazione. Nelle deliberazioni, in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo spetta:


Art. 14 - Il rendiconto

L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico finanziario annuale consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.


Art. 15 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata.

In caso di scioglimento, l'Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta della legge.


Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative in materia di associazioni.